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Tutto quello che c'è da sapere sul decreto riscaldamento 2022-2023

L'accensione del riscaldamento nel 2022-2023 subisce delle profonde variazioni per via dell'attuale situazione politica ed economica. Ecco tutto quello che devi sapere sul decreto riscaldamento.

tutto quello che c'è da sapere sul decreto riscaldamento 2022

8 novembre, 2022 / Focus


Con l'arrivo del freddo invernale, l'accensione del riscaldamento si fa fondamentale per assicurare il giusto comfort termico all'interno della nostra casa, soprattutto in quelle zone del nostro Paese in cui le temperature sono più rigide. Tradizionalmente, questo periodo dell'anno combacia con la cosiddetta stagione termica, che in linea di massima va dal 15 ottobre al 15 aprile; e che, per l'appunto, si riferisce al lasso di tempo in cui è possibile accendere gli impianti di riscaldamento in Italia.

Se è vero che l'accensione dei termosifoni viene regolata ogni anno da tutta una serie di misure che variano a seconda dell'area specifica del territorio nazionale, allo stesso modo la situazione politica ed economica attuale ha costretto il Governo italiano a rivedere la normativa per il periodo 2022/2023. Ciò si traduce in un nuovo decreto riscaldamento, che modifica la data di accensione dei riscaldamenti e le temperature concesse nel tentativo di limitare i consumi di gas e contrastarne l’aumento del prezzo. Vediamo allora, con gli esperti Climamarket, tutto quello che c'è da sapere su questo nuova manovra anticrisi.

Accensione riscaldamento 2022-2023: le zone climatiche in Italia

La crisi causata dal conflitto russo-ucraino si riflette anche sulle regole per l'inverno 2022/2023 in fatto di riscaldamento. Il ministro della Transizione Ecologica (MiTE), Roberto Cingolani, ha infatti firmato di recente il cosiddetto decreto riscaldamento – il decreto n. 383 del 6 ottobre 2022 - con il quale varia l'accensione del riscaldamento in questa stagione con l'obiettivo di fare fronte alle difficoltà economiche e geopolitiche a livello globale. Pratiche di contenimento, queste, che stando alle stime consentiranno di raggiungere un risparmio di oltre tre miliardi di Smc di gas.

Prima ancora di esplorare le regole stabilite dalla nuova normativa, è bene avere presenti quali sono le diverse zone climatiche in Italia, a cui corrispondono altrettante disposizioni per l'accensione dei termosifoni. In particolare, si tratta di 6 zone climatiche disciplinate con Il Decreto DPR 412/1993 del 26 agosto 1993. Le località vengono posizionate in una di queste 6 fasce tenendo conto del grado giorno, ovvero un coefficiente specifico che ha il compito di misurare la differenza tra la media della temperatura tra ambienti interni ed esterni. Questo significa che, quanto più è alto il valore dei gradi giorno rilevati, tanto più le zone interessate sono caratterizzate da temperature basse, e per questo i provvedimenti sono meno stringenti o addirittura del tutto assenti. Vediamole nello specifico, con tutti i dettagli sulle date e sugli orari dell'accensione dei termosifoni.

Zona A

La zona A contempla quei comuni con gradi giorno inferiori a 600, dunque alcune aree calde del nostro Paese come Porto Empedocle e le isole di Lampedusa e Linosa. In questo caso, l'accensione del riscaldamento è possibile dall'8 dicembre al 7 marzo, per un tempo massimo di 5 ore al giorno, con una diminuzione di 60 minuti rispetto alla normativa precedente.

Zona B

Nella zona B, fatta di comuni con gradi giorno tra 601 e 900, i termosifoni vanno accesi dall'8 di dicembre al 23 marzo, per 7 ore al giorno come tetto massimo. La diminuzione, stando alla legge per l'accensione del riscaldamento, è sempre di 60 minuti, e coinvolge diverse province italiane come Palermo, Messina, Agrigento, Catania, Crotone, Siracusa, Trapani e Reggio Calabria.

Zona C

La zona C include i comuni con gradi giorno tra 901 e 1.400, e ne fanno parte l'area adriatica Nord e alcune province come Bari, Brindisi, Caserta, Benevento, Catanzaro, Imperia, Cosenza, Lecce, Napoli, Latina, Ragusa, Salerno, Oristano, Taranto e Sassari. Le date per l'accensione dei riscaldamenti vanno dal 22 novembre al 23 marzo, per 9 ore al giorno al massimo.

Zona D

Per la zona D, le date riservate all'attivazione degli impianti di riscaldamento vanno dall'8 novembre al 7 aprile, e il funzionamento dei termosifoni non può superare le 11 ore al giorno. Tante le province comprese in quest'area del territorio nazionale, tutte con gradi giorno tra 1.401 e 2.100, come ad esempio Avellino, Ancona, Chieti, Caltanissetta, Firenze, Genova, Macerata, Foggia, Pesaro, Pisa, Prato, Forlì, Ascoli Piceno, Grosseto, Livorno, Isernia, Lucca, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pistoia, Pescara, Siena, Roma, Teramo, Terni, Viterbo e Vibo Valentia.

Zona E

Nella zona E abbiamo invece comuni con gradi giorno tra 2.101 e 3.000, come Aosta, Alessandria, Asti, Milano, Torino, Bolzano, Ferrara, Reggio Emilia, Trieste, Venezia, Verona, Perugia, Rieti, Enna, Potenza e L’Aquila. In questi comuni è possibile accendere il riscaldamento dal 22 ottobre al 7 aprile, per massimo 13 ore al giorno.

Zona F

Infine, nella zona F troviamo Trento, Belluno e Como. Trattandosi di comuni con gradi giorno superiori a 3.001 - e dunque della zona più fredda del Paese dal punto di vista climatico -, non sono previste limitazioni né per il periodo né per l'orario di accensione del riscaldamento domestico.

Decreto riscaldamento: le nuove regole per l'inverno 2022/2023

Il decreto riscaldamento emanato dal MiTE prevede alcune novità che vogliono rendere più stringente la normativa precedente. In particolare, si parte con la riduzione di 1 grado della temperatura ammessa negli ambienti indoor, che siano case o uffici pubblici e privati. Di conseguenza, la temperatura passa dai 20 ai 19 gradi, con 2 gradi aggiuntivi di tolleranza. Per quanto riguarda gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili, la temperatura massima consentita è invece di 17 gradi, sempre con due gradi in più di tolleranza.

In più, vi è la riduzione di 1 ora del tempo massimo consentito per l'accensione dei termosifoni giornaliera, per un periodo di riscaldamento complessivo ridotto a sua volta di 15 giorni. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, infatti, il primo giorno in cui è possibile attivare gli impianti è il 22 ottobre; per ogni area - a esclusione della zona F -, la durata giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ogni giorno.

Esistono comunque alcune eccezioni che contemplano le utenze considerate sensibili. Tra queste, abbiamo ad esempio gli ospedali, le RSA e le case di cura, ma anche scuole materne, asili nido, piscine e edifici alimentati a energia solare. Non solo, sono previste deroghe in caso di situazioni climatiche particolarmente avverse, per cui le autorità di amministrazione locale possono autorizzare l'accensione degli impianti alimentati a gas naturale al di fuori dei limiti previsti.

 

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